Risposta alla consultazione concernente l’ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)

In linea generale, Protezione dell’infanzia Svizzera accoglie favorevolmente il testo dell’ordinanza adottato per la consultazione. Tuttavia, alcuni punti meritano un’attenzione particolare.
mercoledì, 27 settembre 2023

Se da un lato Protezione dell'infanzia Svizzera comprende la volontà del legislatore di lasciare aperta la definizione di «procedura appropriata» al fine di poter tener conto degli sviluppi tecnologici futuri nel quadro del sistema di controllo dell’età (art. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 1 P-OPMFV), occorrerà dall’altro assicurare la protezione dei minori garantendo il rispetto della loro vita privata. Infatti, il controllo dell’età non deve autorizzare il recupero, la conservazione o la generazione di dati non necessari. Dovranno essere considerate «appropriate», nonostante le disposizioni penali previste dall’art. 34 cpv. 2 LPMFV, soltanto le procedure che si avvalgono delle garanzie sufficienti, quali ad es. il futuro e-ID o l’intervento di un terzo verificatore indipendente.

Inoltre, è previsto che il controllo dei genitori sia per impostazione predefinita (art. 2 cpv. 4 P-OPMFV) configurato in modo da non rendere visibile il contenuto relativo alla categoria d’età più elevata. Nonostante ciò, per garantire la protezione dei minori più giovani, sarebbe invece più opportuno che la categoria d’età più bassa sia configurata per impostazione predefinita, tenuto conto che la persona che ha creato l’account possa disattivare il controllo dei genitori al fine di poter disporre dei contenuti accessibili alla sua età.

Inoltre, Protezione dell'infanzia Svizzera è del parere che occorra menzionare espressamente che gli esperti devono essere consultati non soltanto al momento dell’elaborazione della regolamentazione relativa alla protezione dei minori, ma anche in caso del suo adeguamento in conformità all’art. 6 cpv. 3 P-OPMFV (art. 5 lett. a P-OPMFV). Ciò garantirebbe il loro pieno coinvolgimento nella procedura. In quanto Fondazione riconosciuta a livello nazionale che vanta una pluriennale esperienza nella protezione dei minori in Svizzera, Protezione dell'infanzia Svizzera si mette inoltre a disposizione dell’organizzazione del settore per intervenire, se necessario, in qualità di esperta. Protezione dell'infanzia Svizzera potrà inoltre, in quanto rappresentante d’ECPAT Switzerland, membro della «più grande rete d’influenza al mondo interamente dedicata alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori», sfruttare la propria rete internazionale e offrire le conoscenze delle norme internazionali in materia.

Per quanto concerne i servizi di piattaforma, Protezione dell'infanzia Svizzera, ben consapevole delle difficoltà che un tale sistema pone, deplora le differenze che sussistono nella regolamentazione rispetto ai servizi audiovisivi a richiesta per quanto attiene il controllo dell’età, dato che ciò non consente di proteggere i minori più giovani da contenuti non adatti alla loro età. Inoltre, l’art. 7 cpv. 2 P-OPMFV definisce come non adatti ai minori in particolare i contenuti che rappresentano atti eccessivi di violenza o atti sessuali espliciti. Occorre includere nella definizione i contenuti spaventosi, di cui si fa menzione sia nel messaggio concernente la LPMFV sia sul sito Giovani e media, nonché i contenuti che promuovono comportamenti dannosi quali l’automutilazione, i tentati suicidi, i disturbi del comportamento alimentare o ancora il consumo di sostanze stupefacenti.

Infine, Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie favorevolmente la volontà della Confederazione di promuovere e rafforzare ulteriormente le competenze dei media anche attraverso la piattaforma nazionale Giovani e media (art. 20 P-OPMFV) e il sostegno finanziario ad attività a livello sovraregionale o a progetti modello (art. 21 P-OPMFV). Un’attenzione particolare dovrà essere prestata all’implementazione delle competenze presso le famiglie provenienti da ambienti socio-economici meno favoriti, come raccomandato dall’osservazione generale n. 25 del Comitato ONU per i diritti dell’infanzia. Si tratterà anche di dare una certa priorità alla promozione e al sostegno dei progetti contro i cyberdelitti sessuali che devono essere consolidati conformemente agli impegni del Consiglio federale nel suo rapporto dell’11.01.2023.

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