Raccomandazioni al Parlamento per la sessione primaverile 2024

Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

23.3800 27.02.2024

Po. Funiciello. Assistenza agli autori di violenza per meglio proteggere le vittime

Un’assistenza professionale agli autori di violenza aiuta a contenere la violenza domestica, proteggendo i minori coinvolti in modo diretto e duraturo.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere il postulato Funiciello e quelli dello stesso tenore (Studer) Gugger (23.3799) e von Falkenstein (23.3801).

Per proteggere efficacemente i minori e porre fine alla violenza occorre indurre gli autori di violenza a modificare il loro comportamento. Senza un’assistenza professionale, per questi ultimi è pressoché impossibile uscire dalla spirale di violenza. Benché nel quadro della roadmap sulla violenza domestica i Cantoni si siano dichiarati competenti in materia di assistenza agli autori di violenza, occorrono anche regole a livello federale: requisiti uniformi per i consultori, un disciplinamento riguardante la ripartizione dei costi tra i Cantoni e una descrizione più precisa delle prestazioni della Confederazione accrescerebbero l’efficacia dell’assistenza agli autori di violenza domestica.
19.415 28.02.2024

Iv. pa. Arslan. Dare voce ai giovani. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni come primo passo nella vita politica attiva

Tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto a una partecipazione adeguata all’età. I sedicenni dovrebbero quindi poter partecipare alle decisioni politiche.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la minoranza della Commissione, rifiutando lo stralcio dell’iniziativa parlamentare.

L’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia obbliga le Parti a prendere debitamente in considerazione le opinioni dei minori, tenendo conto della loro età e del loro grado di maturità. Malgrado una serie di offerte, come i parlamenti dei bambini e dei giovani, molti adolescenti non hanno accesso ad alcuna forma di partecipazione politica. Il diritto di voto e di elezione attivo a partire dai 16 anni consentirebbe di attuare facilmente il principio fondamentale della partecipazione sull’intero territorio.
23.3967 29.02.2024

Mo. CS (CAG-S). Migliorare il trattamento dei bambini nati con una variante dello sviluppo sessuale (DSD)

Delle direttive non vincolanti non sono sufficienti per proteggere adeguatamente i bambini con una variante dello sviluppo sessuale dalle violazioni della loro integrità fisica.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di respingere la mozione.

Invece della protezione penale perseguita dalla Mo. Michel 22.3355 per i bambini con una variante dello sviluppo sessuale, con una mozione della propria Commissione degli affari giuridici il Consiglio degli Stati propone l’elaborazione di direttive medico-etiche. Siccome il carattere vincolante e l’interdisciplinarietà non sono garantiti, tali direttive non sarebbero altro che una foglia di fico: non tutelerebbero infatti il diritto strettamente personale del minore all’integrità fisica. Per garantire una miglior protezione occorre respingere la Mo. CAG-S.

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

21.504 28.02.2024

Iv. pa. CN (CIP-CN). Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l’articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio

Per proteggere i minori dalla violenza, i genitori non devono essere costretti a subire una relazione violenta solo per paura di perdere il permesso di dimora. Come già deciso dal Consiglio nazionale, occorre modificare la LStrI.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di adottare il disegno di modifica della LStrI, seguendo la maggioranza della Commissione.

In caso di violenza domestica è essenziale che sia il genitore che la subisce sia i figli abbiano la possibilità di separarsi dal genitore violento. Il rischio di perdere il permesso di dimora non deve essere un motivo per non porre fine a una relazione violenta e continuare a farla subire anche ai figli. Per i minori la violenza di coppia è sempre una forma di violenza psicologica. Per proteggerli meglio occorre modificare la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
23.057 12.03.2024

Oggetto del Consiglio federale. CC. Modifica (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Nei matrimoni con minorenni è sempre insito il rischio di violenza sessuale. È quindi giusto che i matrimoni con minori di 16 anni celebrati all’estero, compresi quelli conclusi durante le vacanze estive, non siano mai riconosciuti in Svizzera.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di entrare in materia e di approvare la precisazione all’art. 181a CP e il disegno, seguendo la maggioranza della Commissione.

Ogni anno in Svizzera si scoprono circa cento casi di matrimonio con minorenni. Inoltre, il confine tra matrimoni con minorenni e matrimoni forzati è labile. Una valutazione del Consiglio federale ha evidenziato che le attuali misure contro i matrimoni con minorenni non sono sufficienti. Per proteggere i minori dalla violenza fisica, psicologica o sessuale, occorre adeguare le disposizioni legislative: i matrimoni con minorenni celebrati all’estero non devono essere riconosciuti, così da proteggere i minori domiciliati in Svizzera dai matrimoni conclusi nei Paesi di origine durante le vacanze estive. La precisazione concernente i matrimoni forzati all’art. 181a CP apportata dalla Commissione alla proposta del Consiglio federale equipara inoltre i matrimoni religiosi e civili, rafforzando così la protezione.
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