Consultazione modifica del Codice civile (educazione non violenta)

Protezione dell’infanzia Svizzera si impegna da 40 anni per la protezione dei bambini dalla violenza. L’educazione non violenta e il suo radicamento nella legge costituiscono per Protezione dell’infanzia Svizzera un tema centrale.
lunedì, 13 novembre 2023

Nell’autunno del 2023 è stata lanciata la sesta ondata della nostra campagna di sensibilizzazione «C’è sempre un’alternativa alla violenza». La campagna trova il suo fondamento negli studi scientifici largamente recepiti dell’Università di Friburgo condotti su nostro mandato in merito al comportamento punitivo dei genitori in Svizzera.

Protezione dell’infanzia Svizzera solleva il tema dell’educazione non violenta nell’ambito dei corsi per genitori e sostiene gli educatori e gli specialisti con vari materiali. I dati empirici che risultano dalla combinazione tra basi scientifiche e prassi confluiscono nella presente risposta. Inoltre, il 31 ottobre 2023 Protezione dell’infanzia Svizzera ha svolto un convegno nazionale sul radicamento nella legge dell’educazione non violenta e sulle relative ripercussioni sulla prevenzione. Le conclusioni risultate dalla discussione condotta con quasi 180 specialiste e specialisti da tutta la Svizzera sono integrate nel presente parere. 

Considerazioni generali

Protezione dell’infanzia Svizzera accoglie esplicitamente con favore l’avamprogetto per sancire l’educazione non violenta nel CC. Gli studi mostrano che la violenza fisica e psicologica rivolta ai minori continua a far parte della quotidianità in Svizzera. Quasi la metà dei bambini che vivono in Svizzera subisce, quanto meno in rare occasioni, violenza fisica e/o psicologica in casa.[1] È scientificamente documentato che la violenza nell’educazione ha soltanto conseguenze negative e talvolta durature per i bambini che ne sono colpiti.[2] I risultati dello studio sottolineano la necessità di una regolamentazione a livello di legge: sebbene in Svizzera coloro che detengono l’autorità parentale considerino gradualmente che le punizioni corporali non siano conformi alla legge, ancora un quarto dei genitori ritiene ad esempio che sia consentito dare una sculacciata.[3]  Chi, tuttavia, considera proibite le forme di violenza è anche meno propenso a praticarle.[4] Inoltre, due terzi dei genitori pensa che il riconoscimento giuridico del diritto a un’educazione non violenta incentiverebbe l’apertura della società a un’educazione di questo tipo.[5] In effetti le esperienze degli altri Paesi europei mostrano che la combinazione di inquadramento giuridico per l’educazione non violenta e le relative misure di sensibilizzazione e di prevenzione portano a ridurre con successo la violenza nei confronti dei bambini.

Nell’autunno 2021, nel quadro del rapporto degli Stati concernente l’attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato dell’ONU dei Diritti del Fanciullo ha raccomandato alla Svizzera per l’ennesima volta in termini chiari di vietare qualsiasi forma di violenza fisica esercitata sui bambini in ambito educativo.[6] Con l’integrazione proposta dell’art. 302 CC la Svizzera adotta questa raccomandazione, seppure non nella forma raccomandata del divieto assoluto. Il fatto di sancire nel CC l’educazione non violenta costituisce un forte e chiaro segnale agli educatori. Esso potenzia il lavoro di prevenzione e responsabilizza maggiormente gli specialisti nel cercare il dialogo con i rappresentanti legali nei casi di sospetto di violenza. L’articolo può facilitare i colloqui di consulenza, considerato che costituisce un chiaro segnale d’arresto generale.

Come il Consiglio federale stesso sottolinea più volte nel rapporto esplicativo, il fatto di sancire il diritto all’educazione non violenta deve essere accompagnato da campagne di sensibilizzazione che rendano i genitori attenti a tale diritto del bambino e indichino forme non violente dell’educazione. Tali campagne dovrebbero essere finanziate a livello statale. Protezione dell’infanzia Svizzera ritiene che non sia efficace se la responsabilità di procedere a tali misure di accompagnamento fosse solo dei Cantoni. Occorre raggiungere i minori e i genitori su scala svizzera in egual misura, mediante campagne condotte a livello nazionale. Tutti i bambini devono poter beneficiare allo stesso modo dell’effetto preventivo delle campagne, a prescindere dal domicilio. È necessaria pertanto una coordinazione della sensibilizzazione su scala federale. Inoltre i Cantoni devono informare attivamente i genitori e i minori in merito alle offerte di consulenza e sostegno di cui possono godere.

Nella maggior parte dei casi, i detentori dell’autorità parentale agiscono con violenza in ambito educativo in quanto sono sopraffatti. I consultori competenti a livello tecnico e facilmente accessibili e le offerte di sostegno offrono un importante contributo nell’assistere i genitori e aiutano a evitare la violenza in ambito educativo. Anche la formazione dei genitori assume un’importanza centrale. Per Protezione dell’infanzia Svizzera, pertanto, sia l’integrazione del cpv. 1 sia il nuovo cpv. 4 sono di fondamentale importanza per proteggere meglio i bambini dalla violenza.

Osservazioni sull’art.302 cpv. 1 CC

La mozione Bulliard (19.4632) accolta nel dicembre 2022 dal Parlamento chiede di sancire nel CC il «diritto a un’educazione non violenta». L’avamprogetto si limita, in base alle riflessioni menzionate nel rapporto esplicativo, a un obbligo di educare «senza ricorrere a punizioni corporali e altre forme di violenza degradante». Per Protezione dell’infanzia Svizzera l’avamprogetto offre comunque un potenziamento della prevenzione necessario e da lungo atteso. Si afferma chiaramente che i genitori nell’ambito dell’educazione non possono ricorrere a violenza fisica e a violenza degradante (tra cui figura la violenza psicologica). Tale obbligo di un’educazione senza ricorso alla violenza può essere interpretato come il diritto dei minori a un’educazione non violenta. Per rispondere alla posizione del minore in quanto soggetto giuridico individuale è auspicabile menzionare esplicitamente nel messaggio concernente la modifica di legge il diritto del minore a un’educazione non violenta. Dal diritto a una protezione totale dalla violenza ai sensi dell’art. 19 CRC-ONU si deduce anche un diritto a un’educazione non violenta. Il rinvio a tale circostanza – insieme all’osservazione che l’integrazione del cpv. 1 dell’art. 302 CC riflette tale diritto e garantisce il diritto alla protezione dell’integrità fisica e psichica dei minori sancito nell’art. 11 Cost. nonché nell’art. 3 cpv. 1 e nell’art. 19 CRC-ONU – rispecchierebbe l’aspetto relativo al diritto del fanciullo contemplato nella nuova disposizione.

Protezione dell’infanzia Svizzera accoglie favorevolmente la formulazione che pone l’accento sul carattere degradante di azioni che nell’educazione vanno evitate in quanto ledono il minore. Importante è che nel messaggio (analogamente alle osservazioni nel rapporto esplicativo all’avamprogetto) sia indicato cosa s’intende con l’espressione «altre forme di violenza degradante». Essa include tutto quanto degrada il minore, e lo lede nella sua dignità, il che comprende tutte le forme di violenza. Per garantire la chiara interpretazione della disposizione normativa, nel messaggio va indicato che, oltre alla violenza fisica, la formulazione include anche le altre forme di violenza psicologica, della trascuratezza, della violenza sessualizzata, in parte addirittura più frequenti rispetto alle punizioni corporali, nonché il fatto di dover assistere alla violenza di coppia genitoriale. L’integrazione proposta dell’art. 302 cpv. 1 CC pone le fondamenta per la sensibilizzazione e la prevenzione.

Osservazioni sull’art. 302 cpv. 4 CC

Il fatto di integrare l’art. 302 CC con il cpv. 4 è accolto molto favorevolmente. La violenza da parte dei detentori dell’autorità parentale verso i loro bambini spesso ha origine in un sovraccarico che conduce a insicurezza, frustrazione e in ultima analisi a un comportamento lesivo. Il sostegno dei detentori dell’autorità parentale adeguato alle esigenze è decisivo per prevenire la violenza. Il sostegno e la promozione della competenza educativa nel quadro dell’educazione non violenta contribuiscono a potenziare la protezione consensuale (facoltativa) del minore e possono essere ulteriormente sviluppate sul piano cantonale. Con il potenziamento della protezione consensuale del minore (sotto forma di offerte di consulenza, aiuto e sostegno) ci si può attendere di conseguenza uno sgravio della protezione del minore a livello di autorità.

Per Protezione dell’infanzia Svizzera la via intrapresa con il cpv. 4 verso un maggiore sostegno dei genitori è quella giusta. Non si tratta di punire o addirittura criminalizzare i genitori, essi piuttosto vanno sostenuti con un chiaro orientamento che implica l’educazione non violenta, nonché con offerte di sostegno che li aiutino a rispettare questa premessa nell’educazione quotidiana. A livello cantonale esistono già offerte di consulenza per genitori (ad es. consulenza di madri e padri, consulenza nell’educazione, lavoro di famiglia a domicilio), ma tali offerte sono in parte solo puntuali o non disponibili ovunque nella stessa misura.[7] Perciò, un radicamento nel CC può promuovere un’offerta di base su scala nazionale alla quale possono avere accesso tutti indistintamente dal rispettivo domicilio. Le offerte cantonali devono essere facilmente accessibili anche ai minori, cosa che attualmente è lungi dall’essere diffusa ovunque. Nel complesso, quindi, il nuovo cpv. 4 è un’importante integrazione dell’art. 302 CC.

Nella presente versione del nuovo cpv. 4 sono menzionati unicamente i «consultori»; tuttavia, per la prevenzione della violenza, sono preziose anche altre forme di sostegno dei detentori dell’autorità parentale (come ad es. la formazione dei genitori o le offerte di sostegno). Esse devono pure essere menzionate nel cpv. 4 con una definizione generica.

Il cpv. 4 dell’art. 302 CC va integrato come segue:

Protezione dell’infanzia Svizzera fa notare che sono vittime di violenza fisica soprattutto i bambini più giovani: circa due terzi dei bambini che subiscono regolarmente percosse hanno tra i 0 e i 6 anni.[8] Anche le statistiche degli ospedali pediatrici mostrano che il 45% dei casi denunciati concerne bambini sotto i 6 anni, tenuto conto che proprio nei bambini più piccoli il numero di casi di maltrattamenti non denunciati dovrebbe essere alto.[9] I bambini di questa età non sono in grado di chiedere aiuto da soli e fino all’ingresso nell’asilo raramente entrano in contatto con specialisti, per tale ragione è necessario sviluppare soprattutto anche le offerte di sostegno a domicilio. Le offerte a domicilio esistenti al momento presentano ancora varie lacune e le famiglie che hanno questo peso sono raggiunte soltanto in modo insufficiente.[10]

 

[1] Schöbi, Brigitte; Holmer, Pauline; Rapicault Angela; Schöbi, Dominik: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Eine wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt», Resultatenbulletin 2/2022, Universität Freiburg, 2022. (link)

[2] Gershoff, Elisabeth T.; Grogan-Kaylor, Andrew: Spanking and child outcomes, Old controversies and new meta-analyses, in: Journal of Family Psychology, 30(4), pag. 453-469, 2016; Plener; Paul; Igantius, Anita; Huber-Lang, Markus; Fegert, Jörg M.: Auswirkungen von Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung im Kindesalter auf die psychische und physische Gesundheit im Erwachsenenalter, in: Nervenheilkunde, anno 36, n. 3, pag. 161-167, 2017. (link)

[3] Schöbi, Brigitte; Holmer, Pauline; Rapicault Angela; Schöbi, Dominik: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Eine wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt», Resultatenbulletin 1/2022, Universität Freiburg, 2022. (link)

[4] Schöbi, Dominik; Kurz, Susanne; Schöbi, Brigitte; Kilde, Gisel; Messerli, Nadine; Leuenberger, Brigitte: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz: Physische und psychische Gewalt in Erziehung und Partnerschaft in der Schweiz: Momentanerhebung und Trendanalyse, Universität Freiburg, 2017. (link)

[5] Schöbi et al. 2022, vedi nota a piè di pagina 3.

[6] Committee on the Rights of the Child 2021 | UN-Committee on the Rights of the Child: Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Switzerland, CRC/C/CHE/CO/5-6, 2021. (link)

[7] Cfr. Consiglio federale: Rapporto sulle famiglie 2017, Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 12.3144 Meier-Schatz del 14 marzo 2012 e 01.3733 Fehr del 12 dicembre 2001, 2017, pag. 40 seg., pag. 52. (link)

[8] Schöbi, Brigitte; Holmer, Pauline; Rapicault Angela; Schöbi, Dominik: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Eine wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt», Universität Freiburg, 2020, pag. 58. (link)

[9] Kinderschutzstatistik 2022, Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, Fachgruppe Kinderschutz der Schweizerischen Kinderkliniken (Link), pag. 4.

[10] Walker, Philipp; Steinmann, Sarina; Tanner, Anna; Strahm, Svenja; Dini, Sarah; Jung, Rebecca: Dienstleistungen für Familien – Begleit-, Beratungs- und Elternbildungsangebote für Familien; [Berna: UFAS]. Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 1/21, 2021, pag. XI; XII). (link)

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