Risposta alla consultazione concernente la modifica del Codice civile svizzero (protezione dei minori e degli adulti), in particolare all’introduzione di un nuovo art. 441a CC relativo alle basi statistiche e ai dati

Infatti per Protezione dell’infanzia Svizzera è importante disporre di dati di carattere nazionale e di statistiche in materia di protezione dei minori affidabili e comparabili per l’intera Svizzera, cosa che purtroppo oggi non è ancora una realtà. In tal senso Protezione dell’infanzia Svizzera è favorevole all’introduzione di un nuovo art. 441a CC.
lunedì, 22 maggio 2023

Sebbene l’oggetto della presente consultazione concerna prevalentemente la protezione degli adulti, Protezione dell’infanzia Svizzera desidera prendere posizione in modo specifico sull’introduzione del nuovo art. 441a CC anche in relazione alla protezione dei minori.

Infatti per Protezione dell’infanzia Svizzera è importante disporre di dati di carattere nazionale e di statistiche in materia di protezione dei minori affidabili e comparabili per l’intera Svizzera, cosa che purtroppo oggi non è ancora una realtà. In tal senso Protezione dell’infanzia Svizzera è favorevole all’introduzione di un nuovo art. 441a CC.

Dal nostro punto di vista questa nuova disposizione consentirà di uniformare e di armonizzare il tipo di dati raccolti a livello nazionale. Riteniamo inoltre che sia importante che la COPMA possa proseguire con il lavoro intrapreso già molti anni or sono con lo scopo di avere un sistema centralizzato.

Ad ogni modo si tratta di individuare correttamente i dati da raccogliere. Le informazioni concernenti il tipo di misure di protezione dei minori adottate dalle APMA non sono sufficienti: i dati di diritto civile esistenti sulla protezione dei minori dovranno essere integrati con ulteriori dati chiave. Difatti, al fine di poter svolgere un miglior lavoro di prevenzione, sarà importante conoscere l’origine delle segnalazioni fatte alle APMA oltre che i casi nei quali è stato aperto un procedimento davanti all’APMA, il quale però non ha portato all’adozione di una misura di protezione. Inoltre anche la durata di detti provvedimenti deve essere resa nota. Infine, allo scopo di individuare meglio i gruppi di minori in situazione di vulnerabilità e per disporre di dati più precisi sulla violenza perpetrata nei confronti dei minori, occorrerà rilevare i dati sui procedimenti di adozione di misure di protezione al pari dei dati relativi ai minori interessati. Evidentemente la raccolta di tali informazioni dovrà avvenire nel rispetto della protezione dei dati e del diritto della personalità delle persone interessate.

Tenuto conto delle diverse prassi cantonali la Confederazione dovrà fare uso della propria competenza attribuita dal cpv. 2 e definire in un’ordinanza i principi e le modalità di elaborazione delle statistiche. In tal senso, Protezione dell’infanzia Svizzera propone di modificare l’obbligo del potere potestativo della Confederazione, e questo al fine di permettere una comparazione e l’interpretazione dei dati in questione a livello nazionale.

Proposta per l’art. 441a cpv. 2: Statistica

Il Consiglio federale, con il coinvolgimento dei Cantoni, definisce principi e modalità del rilevamento statistico. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale di giustizia.

Si tratterà finalmente di mettere questi dati a disposizione della società civile, il che consentirà di fornire una visione d’insieme nonché di garantire una valutazione regolare.

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